Commento al verbale CDA Unire del 11/03/2010
lug 27
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Dopo lunga attesa siamo entrati in possesso del verbale del CDA Unire del 11 marzo 2010 a cui riferisce la memoria difensiva (clicca qui) presentata dall’Avvocatura di Stato in occasione dell’udienza tenutasi presso il Tribunale di Roma in data 6 maggio 2014.
Nel verbale si evidenzia che il punto 3 dell’Ordine del Giorno riporta: “Linea di indirizzo per il rilancio dell’ippica: -Regolamento unico delle Corse; – Cassa di Previdenza e assistenza a favore di Allenatori, Guidatori e Fantini”. Al paragrafo 4, con oggetto “Linee di indirizzo per il rilancio dell’ippica”, il CDA rinvia “ad altra seduta la deliberazione di approvazione della proposta di regolamento ministeriale in materia di finanziamento della Cassa Nazionale Assistenza e Previdenza …, per apportare le necessarie modifiche e integrazioni”.
Il CDA delibera subito dopo il Regolamento delle Corse dal quale – ovviamente – scompare il testo relativo al contributo per la Cassa: (TITOLO IV – SOMME DESTINATE A PREMI E PROVVIDENZE, Art.94 – Suddivisione singoli premi corse galoppo piano fantini, cavalieri dilettanti e corse ad ostacoli) “… La rimanente percentuale pari al 4,5% viene destinata al finanziamento della Cassa di Previdenza ed Assistenza di Fantini Guidatori e Allenatori.”
Argomento del quale non si è mai più riparlato e che comunque riguardava una nuova formulazione del finanziamento di una “Nuova Cassa” (Cassa Fantini). Esigenza che trae origine, nell’ambito delle finalità affidate all’ex UNIRE dalla Legge e dallo Statuto, dalla necessità di accompagnare l’uscita dal comparto produttivo dei protagonisti (in particolare Guidatori e Fantini) più anziani o con maggiori difficoltà. Lo stesso Magistrato della Corte dei Conti, interpellato per un parere sulla “Nuova Cassa”, nulla ha da obiettare se non che l’iscrizione alla Cassa non si possa considerare “obbligatoria” ma “facoltativa”. Il parere continua sottolineando che l’istituzione ipotizzata di una “Nuova Cassa”, regolamentata con Atto Ministeriale, accede, necessariamente, ad una forma di Previdenza sussidiaria (e giammai alternativa), rispetto agli obblighi di assicurazione obbligatoria e dovrà trovare disciplina giuridica in diverse disposizioni, in particolare in quelle delle Casse di Previdenza private. Il parere conclude con un richiamo sulla necessità, nel caso di avvio di un percorso di razionalizzazione di un eventuale sistema, che vedrebbe l’esistenza di una Cassa privata stricto sensu, che la stessa si trasferisca sotto l’egida e vigilanza, dell’UNIRE, dell’INPS e degli altri soggetti pubblici vigilanti.